PMI farmaceutiche europee, le proposte della CE

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Per proteggere il mondo piccole e medie imprese (PMI) europee dalla concorrenza sleale la Commissione Europea ha pubblicato un documento che indica nuove misure tese a stimolare la competitività a lungo termine e migliorare l’uguaglianza del contesto imprenditoriale in tutto il mercato unico europeo.

Le nuove misure indicate dalla CE – che si rivolgono anche alle PMI farmaceutiche – sono così riassumibili:

● Semplificazione delle procedure amministrative e degli obblighi di rendiconto per le PMI con il sistema tecnico “una tantum” (parte dello Sportello Digitale Unico europeo) entro la fine del 2023. Ciò consentirà a queste imprese di completare le procedure amministrative in tutto il mercato unico senza dover ripresentare i documenti.

Aumento degli investimenti disponibili per le PMI, ad esempio assicurando che parte dei 7,5 miliardi di euro di garanzia dell’UE, proposti nell’ambito di un nuovo sportello dedicato della Piattaforma Tecnologie Strategiche per l’Europa (STEP) di InvestEU, sia disponibile anche per questa categoria di imprese. Una metodologia semplice e standardizzata sosterrà le PMI nel rendiconto dei temi della sostenibilità, facilitando così l’accesso ai finanziamenti sostenibili.

Sostegno delle politiche di formazione dei dipendenti erogate nell’ambito del Patto Europeo per le Competenze. Ciò servirà a far coincidere le competenze con le esigenze delle PMI nel mercato del lavoro europeo.

● Sostegno alla crescita delle PMI rivedendo, entro la fine del 2023, gli attuali criteri di definizione di PMI, sviluppando una definizione armonizzata e adattando alcuni obblighi per le piccole imprese a media capitalizzazione, con l’obiettivo di liberare il loro pieno potenziale economico.

Parallelamente a queste iniziative, la Commissione Europea ha pubblicato nuove proposte di regolamento sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che sostituiranno la direttiva del 2011 sui ritardi di pagamento. Un nuovo limite massimo di pagamento più rigoroso di 30 giorni – osserva la CE – elimina le ambiguità e colma le lacune giuridiche dell’attuale direttiva.

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