La seconda sezione del Tar del Piemonte ha respinto il ricorso di Roche contro il bando di gara del dicembre 2015 per l’acquisizione di farmaci ospedalieri e di farmaci necessari, per un valore di 2 miliardi di euro in quattro anni. Roche, che non aveva partecipato al bando, sosteneva di commercializzare con diritto di esclusiva il principio attivo epoietina beta e chiedeva pertanto l’annullamento della gara relativa al lotto 722 aggiudicato a Teva Italia. Il Tar ha respinto in toto il ricorso di Roche sostenendo, sulla base di una perizia, che l’epoietina beta e l’epoietina teta sono principi attivi diversi, ma hanno la medesima attività terapeutica.
La Regione Piemonte ha espresso soddisfazione per la sentenza. L’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, e i tecnici del settore sono convinti che la sostenibilità del sistema vada ricercata anche nell’introduzione nel mercato farmaceutico dei presupposti per lo sviluppo di un corretto sistema concorrenziale.