Agenas. Pronto il nuovo statuto

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L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali cambia il suo statuto. È quanto prevede un decreto del Ministro della Salute, Roberto Speranza che ora sarà all’esame delle Regioni. La novità principale è la costituzione di due Dipartimenti: amministrativo e sanitario.

Il Dipartimento di Area amministrativa si articolerà in 3 unità operative complesse e una unità operativa semplice. Il Dipartimento di Area sanitaria invece è organizzato in 3 unità operative complesse e due unità operative semplici. I direttori di dipartimenti saranno nominati dal Direttore generale.

“La modifica dello Statuto – si legge nella relazione illustrativa – si pone in linea con l’esigenza di consolidare l’organizzazione dell’Agenzia ed ampliarne la dotazione organica anche alla luce delle nuove disposizioni normative che hanno come obiettivo primario quello di favorire il raccordo tra lo Stato e le Regioni, nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione tra tutti gli attori istituzionali che operano nel Servizio Sanitario Nazionale.
L’organizzazione dell’Agenzia, nel suo assetto rinnovato, si fonda sull’istituzione di un Dipartimento ammnistrativo e di un Dipartimento sanitario articolati al loro interno in Unità operative complesse. Unità operative semplici a valenza dipartimentale e Unità operative semplici i cui costi, compresi gli incarichi di natura professionale.

Sono organi dell’Agenzia: il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti. I componenti degli organi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

I compiti del Presidente
Il Presidente, nominato con la procedura di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, ha la rappresentanza legale dell’Agenzia ed esercita i poteri di cui al comma 2 del presente articolo.

II Presidente dell’Agenzia:
– convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendo l’ordine del giorno delle singole sedute, e vigila sulla esecuzione delle delibere;

– nomina i revisori dei conti;

– stipula il contratto di diritto privato regolante il rapporto di lavoro del Direttore generale dell’Agenzia, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni;

– trasmette al Ministero della salute lo Statuto e le relative modifiche, nonché il Regolamento di amministrazione e del personale e le relative modifiche per i successivi adempimenti di competenza;

– cura le relazioni con i Ministeri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, la Conferenza unificata e le Regioni;

– rende, su proposta del Direttore generale, e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, i pareri obbligatori richiesti all’Agenzia;

-sovrintende, in coerenza con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione politico-amministrativa, alle complessive attività dell’Agenzia, anche attraverso verifiche sullo stato di attuazione dei progetti assegnati;

– stipula, su proposta del Direttore generale, i contratti e le convenzioni aventi per oggetto l’effettuazione delle prestazioni di promozione, consulenza e supporto alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle stipulate con Regioni o Province autonome per la gestione amministrativa degli accreditamenti attinenti ai programmi di educazione continua in medicina (ECM). A tali convenzioni si applica l’articolo 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

– sottopone, su proposta del Direttore generale, alt’ approvazione del Consiglio di amministrazione gli schemi delle convenzioni, aventi natura non gestionale, da stipulare a propria cura con Ministeri, Regioni, Enti, Università, strutture del Servizio sanitario nazionale, organismi pubblici e privati sia nazionali che internazionali, ai fini dell’esercizio delle attività dell’Agenzia;

– trasmette la relazione semestrale delle attività dell’Agenzia al Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e a quella unificata, nonché alta Corte dei conti.
Il Presidente per lo svolgimento delle funzioni si avvale del supporto della segreteria del Direttore Generale.

I compiti del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute. Due di essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome unificata con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

Il Consiglio di amministrazione:
– delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, lo Statuto e le relative modifiche nonché il Regolamento di amministrazione e del personale e le relative modifiche;

– esercita, le funzioni d’indirizzo politico-amministrativo dell’Agenzia;

– definisce, le linee organizzative, nonché i programmi e gli obiettivi dell’Agenzia nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e ne verifica l’attività;

– approva il Piano triennale della performance e la relativa Relazione, oltre che il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’articolo l , comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, nonché i l Codice di comportamento del personale dell’Agenzia;

-nomina, su proposta del Presidente, previo svolgimento delle procedure previste dalla legge, l’Organismo indipendente di valutazione della performance (OiV) ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;

– delibera, entro il 31 ottobre dell’anno che precede quello cui si riferisce, il bilancio preventivo, nonché le relative variazioni e il conto consuntivo, previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti;

– approva gli schemi generali delle convenzioni e dei contratti da stipulare a cura dell’Agenzia, tenendo in considerazione gli interessi complessivi del Servizio Sanitario Nazionale e la trasferibilità al suo interno delle relative innovazioni e sperimentazioni;

– approva fa relazione semestrale sulle attività svolte dall’Agenzia;

– approva nei limiti delle risorse consentite, le condizioni generali e la misura della retribuzione massima da attribuire agli esperti cd ai collaboratori di cui all’Albo dell’Agenzia, ai collaboratori esterni di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, nonché ai collaboratori di ricerca per l’espletamento delle relative attività di iniziativa dell’Agenzia;

– delibera lo schema contrattuale del rapporto di diritto privato intercorrente tra il Direttore generale e l’Agenzia, a firma del Presidente;

– il Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del Direttore generale, delibera, ad invarianza di spesa ed in coerenza con il Piano triennale di fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito all’articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la rimodulazione delle voci di cui alla tabella allegata al Regolamento di amministrazione e del personale.
Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore generale, con compiti di informativi, di proposta, di supporto tecnico e parere senza diritto di voto.

I revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione dedicate alla trattazione e alla deliberazione degli argomenti, di cui al comma 2, lettera c) hanno facoltà di partecipare il Ministro della salute, il Presidente della Conferenza dei presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome, nonché il Presidente dell’Associazione nazionale comuni d’Italia.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno sette giorni prima della riunione, salvo motivi di urgenza. Entro il medesimo termine, l’ordine del giorno della seduta è comunicato ai componenti del Consiglio e al Collegio dei revisori dei conti, unitamente alla relativa documentazione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno tre componenti, Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti con decreto motivato del Ministro della salute su proposta del Presidente-
Le dimissioni dei componenti del Consiglio sono accettate con decreto del Ministro della salute. In caso di assenza, dimissioni o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal consigliere con maggiore anzianità di nomina o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

Il segretario del Consiglio di amministrazione è individuato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore generale, tra il personale in servizio presso l’Agenzia. Il verbale di ciascuna seduta è approvato non oltre alla seduta successiva ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario del Consiglio medesimo.

I compiti del Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Conferenza Unificata, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze, scelto tra i funzionari del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di presidente e uno dal Ministro della salute.

Le dimissioni dei componenti del Collegio dei revisori dei conti sono accettate con deliberazione del Presidente dell’Agenzia e, successivamente, comunicate al Ministro della salute.

Il Collegio vigila sull’ osservanza delle disposizioni di legge, del presente Statuto e del Regolamento di amministrazione e del personale; verifica la regolare tenuta della contabilità e 1a corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili; esamina per il prescritto parere, il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo; accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può richiedere notizie al Direttore generale sull’andamento dell’Agenzia. Esercita tutti i compiti previsti dall’articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 201 1, n. 123.

I compiti del Direttore generale
Il Direttore generale è nominato con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del Servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. li rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato c con qualsiasi altra attività professionale privata.

Il Direttore generale ha la responsabilità della gestione dell’Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima.
Il supporto delle attività afferenti alla Direzione generale e al Presidente è garantito dalla segreteria del Direttore Generale.

ln particolare, il Direttore generale:
– sovrintende alle attività svolte dalle strutture organizzative in cui l’Agenzia si articola;

– esegue, tenendone informato il Presidente, ogni altro compito attribuito dal Consiglio di amministrazione;
esercita, secondo i criteri e i limiti prefissati dal Regolamento di amministrazione e del personale, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli delegati ai dirigenti;

– predispone, ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, gli schemi delle convenzioni e dei contratti;

– predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;

– definisce ed assegna ai diligenti, attribuendo le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, gli obiettivi individuati ed organizzativi in coerenza con i programmi dell’Agenzia, nonché la responsabilità e la gestione di singoli progetti;

– misura e valuta le performance individuali dei dirigenti, assume le iniziative necessarie, per assicurare la rispondenza dell’attività delle strutture organizzative agli indirizzi prefissati, anche al fine di assicurare l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa e della gestione affidata;

II Direttore generale individua tra il Direttore del Dipartimento dell’Area amministrativa e il Direttore del Dipartimento dell’Area sanitaria il dirigente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Al Direttore generale è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

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