ll Tar Puglia, con sentenza n. 154/2019, ha stabilito che nelle gare per l’acquisto di medicinali biologici è vietato porre in concorrenza, all’interno del medesimo lotto, farmaci biosimilari con principi attivi differenti, quand’anche con equivalenti indicazioni terapeutiche. In particolare, l’art. 15, comma 11 quater, terzo periodo, del D.L. n. 95/2012, introdotto dall’art.1, comma 407, della L. n. 232/2016 dispone che…
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