Gli Stati Membri dell’Ue possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o per far fronte a tale situazione limitando la libera circolazione delle merci nell’ambito dell’UE, introducendo, in particolare, limitazioni alla fornitura di medicinali da parte dei distributori all’ingrosso verso operatori in altri Stati Membri, purché queste siano giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle persone prevenendo l’insorgere della carenza di medicinali. L’AIFA, con Determina DTS/99/2024, ha aggiornato l’elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita, al fine di garantire una fornitura di farmaci sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sull’intero territorio nazionale.
L’Agenzia in particolare ritiene necessario ed urgente, a tutela della salute pubblica, su proposta dell’Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico, aggiornare l’elenco allegato alla determinazione n. 84 del 12 aprile 2024, istitutiva della misura del blocco temporaneo delle esportazioni ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 219/2006, inserendo tra i medicinali assoggettati al blocco temporaneo delle esportazioni i medicinali NATULAN (A.I.C. 020846010), FULPHILA (A.I.C. 047401029), PELGRAZ (A.I.C. 047090016 e A.I.C. 047090028), NEULASTA (A.I.C. 035716036), KONAKION (A.I.C. 008776078 e A.I.C. 008776066), BUCCOLAM (A.I.C. 042021016, A.I.C. 042021028, A.I.C. 042021030 e A.I.C. 042021042) e QUESTRAN (A.I.C. 023014018).