Payback: Tar Lazio sospende i provvedimenti 2013/2015

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Nuova tegola sul payback farmaceutico. Questa volta si tratta di quello relativo agli anni dal 2013 al 2015 per un totale di 1,5 miliardi (di cui ne risultano già incassati poco meno di 900 e circa 600 ancora da incassare) contro il quale hanno fatto ricorso diverse aziende farmaceutiche alle quali il Tar Lazio, sezione terza quater, ha accolto l’istanza cautelare ordinando all’AIFA di fornire una “dettagliata relazione istruttoria a firma del Direttore Generale”, relativa alla specifica posizione debitoria delle aziende ricorrenti, “in cui si dia esplicitamente conto dell’importo del budget assegnato all’impresa per ciascuna delle annualità rilevanti così come dell’entità del ripiano (territoriale e/o ospedaliero) ad essa addebitato, delle modalità del suo calcolo e dei dati e dei documenti su cui detto calcolo si è basato”. Il Tar ha dato tempo all’Aifa fino al 31 marzo del prossimo anno e fissato una nuova udienza per l’11 luglio 2017 e fino ad allora non sapremo che fine faranno quei 600 milioni di payback ancora da incassare.
Ma vediamo cosa hanno detto nel dettaglio i giudici del Tar nelle diverse ordinanze (sostanzialmente analoghe) che pongono un nuovo macigno sulla strada del payback farmaceutico. I ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti adottati dall’AIFA l’8 luglio scorso relativi al ripiano per lo sfondamento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale del periodo 2013/2015. In particolare, come si legge in una delle ordinanze pubblicate, imputando all’Aifa di aver ripetuto “quasi interamente gli errori e le illegittimità già accertate dai competenti organi giurisdizionali in occasione del contenzioso originatosi a seguito delle richieste di ripiano del preteso sfondamento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale relativa all’anno 2013 inviate dall’AIFA alle aziende farmaceutiche interessate nei mesi di ottobre/novembre 2014 e conclusesi con sentenze di annullamento delle predette richieste con sentenze del TAR Lazio, non appellate ed oramai passate in giudicato”.

A fronte di questa richiesta il Tar Lazio ha deciso di accogliere l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento Aifa, “nei limiti di cui al decreto monocratico del 3 agosto 2016 n. 4346 e cioè ai fini del versamento delle somme già iscritte nel proprio bilancio per le causali indicate nella contestata deliberazione dell’AIFA, qualora parte ricorrente non vi abbia già provveduto”. Inoltre i giudici, “considerate le contestazioni di parte ricorrente circa la correttezza dei calcoli eseguiti dall’AIFA e dei dati posti a fondamento della quantificazione (per gli anni 2013, 2014 e 2015): a) della complessiva spesa farmaceutica (territoriale e ospedaliera); b) della individuazione del tetto di spesa farmaceutica; c) del “budget” assegnato a ciascuna azienda (ex art. 21 d.L. n. 113 del 2016); d) della misura dello sfondamento del tetto individuale”, ha rilevato che al riguardo “non sono stati forniti puntuali elementi istruttori da parte dell’Amministrazione, sufficienti a comprovare l’esattezza dell’importo preteso verso l’azienda ricorrente”.

Per questo il Tar ha chiesto all’Aifa “una dettagliata relazione istruttoria (da depositare entro il 31 marzo 2017 con esame da parte del Tar nella seduta programmata per l11 luglio 2017 ndr.) a firma del Direttore Generale, relativa alla specifica posizione debitoria” delle singole aziende ricorrenti “in cui si dia esplicitamente conto dell’importo del budget assegnato all’impresa per ciascuna delle annualità rilevanti così come dell’entità del ripiano (territoriale e/o ospedaliero) ad essa addebitato, delle modalità del suo calcolo e dei dati e dei documenti su cui detto calcolo si è basato”.

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